Annuncio Alla comunità irachena in Italia Disposizioni del Governo italiano in merito alla residenza degli stranieri in Italia
– In riferimento agli stranieri titolari di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza, in base all’art. 103, comma 2-quater, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.
– Secondo le istruzioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, i cittadini stranieri in possesso dei summenzionati permessi soddisfano i requisiti per fare rientro in Italia senza doversi munire di visto di reingresso, fermo restando le disposizioni europee e nazionali in materia di restrizioni ai viaggi non essenziali e le prescrizioni in materia sanitaria.
– A causa della contingente emergenza sanitaria, gli sportelli degli Uffici Immigrazione delle Questure sono temporaneamente chiusi al pubblico. In tale contesto, gli stranieri presenti in Italia per soggiorni di breve periodo (sia con visto, sia in esenzione di visto) non devono adempiere ad alcuna ulteriore formalità. La prosecuzione del soggiorno in Italia oltre il termine del periodo consentito, qualora determinata da cause oggettive di forza maggiore (quali la mancanza di collegamenti), non arrecherà pregiudizio alla posizione giuridica dei cittadini stranieri interessati, salvo l’obbligo di lasciare il territorio nazionale non appena gli attuali impedimenti saranno superati.